- 5 Agosto 2020
- Posted by: info@studioroselli.it
- Categoria: Consulenza fiscale
L’Approvazione del Bilancio di Esercizio per l’Anno 2019 in Tempi di Coronavirus
Di norma, ai sensi dell’art. 2364 del codice civile, l’approvazione del bilancio di esercizio deve avvenire entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
In questo periodo di emergenza, legata alla Pandemia “Coronavirus”, l’art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto per tutti i soggetti giuridici obbligati alla redazione del bilancio, siano essi micro, semplificati oppure ordinari, la possibilità di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
In pratica l’obbligo per il 2020 slitta dal 29 aprile al 29 giugno (il 28 cade di domenica).
La deroga introdotta dal decreto Cura Italia è applicabile indistintamente a tutti quei soggetti tenuti all’obbligo di approvazione del Bilancio di Esercizio senza necessità di motivazioni da indicare nella relazione sulla gestione o in nota integrativa.
Allo stesso tempo sono state previste una serie di semplificazioni rispetto al concreto svolgimento delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, a prescindere dall’ordine del giorno, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie. Per l’approvazione del Bilancio è stato stabilito, infatti, che tutte le società possono prevedere:- l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- la possibilità che il presidente, il segretario o il notaio non si trovino contemporaneamente nello stesso luogo.
È bene precisare che queste disposizioni non rappresentano un obbligo e che ogni società potrà decidere se utilizzarle oppure seguire le norme tradizionali.